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D.M.
1° febbraio 1991 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 1991, n. 32).
Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla
spesa sanitaria (2).
Premessa
:
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto
l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al
Ministro della sanità di rideterminare, anche in deroga a precedenti disposizioni
legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed
acute, che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione
alla spesa sanitaria, individuando altresì le modalità per il riconoscimento
delle patologie stesse;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989, concernente la individuazione
delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e loro ambito di applicazione; Visto il decreto del
Ministro della sanità del 10 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 107 del 10 maggio 1990, di integrazione al decreto ministeriale del
24 maggio 1989; Visto l'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute
del 7 e del 20 novembre 1990; Sentite le competenti commissioni igiene
e sanità del Senato e affari sociali della Camera dei deputati;
Decreta:
1.
I soggetti affetti dalle forme morbose sotto elencate sono esentati dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica,
limitatamente ai farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario
nazionale di seguito indicati per ciascuna patologia, salvo ulteriori
rideterminazioni in presenza di eventuali nuove acquisizioni terapeutiche:
1)
affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di trattamenti che richiedono
un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione: limitatamente
ai farmaci che interferiscono con la coagulazione stessa;
2) angioedema ereditario: limitatamente all'emoderivato specifico Cl inattivatore;
3) artrite reumatoide: limitatamente ai farmaci immunomodulatori e sali
d'oro ed ai trattamenti intra- articolari;
4) dermatomiosite: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
5) lupus eritematoso-sistemico: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
6) sclerosi sistemica progressiva: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
7) sclerosi multipla: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
8) immunodeficienze congenite ed acquisite, non provocate da retrovirus,
determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti:
limitatamente ad antibiotici, gamma globuline ed ormoni timici (2/a);
9) pemfigo e penfigoidi: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
10) psoriasi pustolosa grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
11) emoglobinopatie ed altre anemie congenite: limitatamente al sangue
trasfuso;
12) glaucoma: limitatamente ai farmaci attivi sull'ipertono oculare;
13) insufficienza renale: limitatamente alla dialisi ed alle terapie delle
complicanze del trattamento dialitico (3);
14) insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine:
limitatamente agli antibiotici nelle fasi di riacutizzazione;
15) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali di ordine igienico
e dietetico: limitatamente ai farmaci antipertensivi;
16) miastenia grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
17) morbo di Hansen: limitatamente ai farmaci per la terapia antibatterica
specifica;
18) T.B.C. attiva bacillifera: limitatamente ai farmaci antitubercolari;
19) diabete insipido: limitatamente agli ormoni ipofisari;
20) diabete mellito: limitatamente agli ipoglicemizzanti orali ed insulina;
21) nanismo ipofisario, sindrome di Turner ed altre endocrinopatie congenite:
limitatamente agli ormoni carenti;
22) neoplasie: limitatamente ai farmaci destinati al controllo della crescita
neoplastica e delle complicanze ad esse correlate ed inclusi gli eventuali
ormoni carenti (2/a);
23) psicosi: limitatamente ai farmaci neurolettici e psicoattivi;
24) sindrome e morbo di Parkinson: limitatamente agli antiparkinsoniani;
25) spasticità da cerebropatia: limitatamente ai miorilassanti;
26) fibrosi cistica del pancreas: limitatamente al trattamento antibiotico,
agli enzimi pancreatici ad alto dosaggio, ai cortisonici topici ed ai
broncodilatatori (teofillinici, beta due antagonisti ed anticolinergici)
(2/a);
27) cirrosi epatica scompensata: limitatamente alle proteine plasmatiche;
28) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn: limitatamente a steroidi, antibiotici,
sulfasalazina, mesalazina;
29) [trapianto di organo: limitatamente alla terapia immunodepressiva]
(3/a);
30) infezioni sintomatiche da HIV limitatamente ai trattamenti profilattici
e terapeutici previsti da protocolli stabiliti in sede ospedaliera (3/b).
(2/a)
Numero così sostituito dall'art. 1, D.M. 5 agosto 1992 (Gazz. Uff. 12
agosto 1992, n. 189), entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
(3) Numero così sostituito dall'art. 1, D.M. 5 settembre 1991 (Gazz. Uff.
16 settembre 1991, n. 217).
(2/a) Numero così sostituito dall'art. 1, D.M. 5 agosto 1992 (Gazz. Uff.
12 agosto 1992, n. 189), entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
(2/a) Numero così sostituito dall'art. 1, D.M. 5 agosto 1992 (Gazz. Uff.
12 agosto 1992, n. 189), entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
(3/a) Numero soppresso dall'art. 2, D.M. 30 dicembre 1991 (Gazz. Uff.
20 gennaio 1991, n. 15), entrato in vigore il 15° giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(3/b) Per l'abrogazione delle norme di cui al presente articolo, vedi
l'art. 8, D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, riportato al n. R/CCXXXVII.
2.
1. Per le forme morbose di seguito elencate, i farmaci ad esse strettamente
correlati sono già inclusi nel prontuario terapeutico a totale carico
del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, sono prescritti senza alcuna
quota di partecipazione a carico dell'assistito:
1) insufficienza cardiaca: cardiocinetici maggiori;
2) aritmie cardiache: antiaritmici monocomposti;
3) angina pectoris: nitroglicerina ed isosorbide mononitrato e dinitrato;
4) emofilia: emoderivati antiemofilici;
5) epilessia: antiepilettici;
6) cirrosi epatica scompensata: oltre a quanto previsto dall'art. 1, la
vitamina Kl;
7) condizioni a rischio tromboembolico: anticoagulanti;
8) miastenia gravis: anticolinesterasici;
9) glaucoma ad angolo aperto - glaucoma in afachia: anticolinesterasici,
oltre a quanto previsto dall'art. 1;
10) avvelenamenti acuti: chelanti ed antidoti specifici;
11) iperkaliemia: chelanti specifici;
12) emocromatosi, emosiderosi, talassemia in trattamento politrasfusionale:
chelanti del ferro;
13) sovradosaggio da anticoagulanti: antidoti specifici;
14) [ricevimenti di trapianti organo parenchimali (rene, cuore, fegato,
pancreas)] (4) (3/b).
(4)
Numero aggiunto dall'art. 2, D.M. 5 settembre 1991 (Gazz. Uff. 16 settembre
1991, n. 217) e poi soppresso dall'art. 2, D.M. 30 dicembre 1991 (Gazz.
Uff. 20 gennaio 1992, n. 15).
(3/b) Per l'abrogazione delle norme di cui al presente articolo, vedi
l'art. 8, D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, riportato al n. R/CCXXXVII.
3.
I soggetti affetti dalle forme morbose sotto elencate sono esentati dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, limitatamente alle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e alle altre prestazioni
specialistiche correlate alla patologia stessa e di seguito indicate,
sempreché ritenute necessarie dal medico:
1)
affezioni dell'apparato cardiovascolare in trattamento anticoagulante
limitatamente a: tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale
(PTT);
2) cardiopatie scompensate (N.Y.H.A. classe III e IV) limitatamente a:
elettrocardiografia, telecuore, ecocardiografia, monitoraggio dei farmaci
specifici;
3) angioedema ereditario: inibitore del C1;
4) artrite reumatoide limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di
sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria, radiologia
convenzionale del distretto osteoarticolare coinvolto;
5) dermatomiosite limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di sedimentazione
(VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria;
6) lupus eritematoso sistemico limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromo citometria,
esame urine, radiologia convenzionale del torace;
7) sclerosi sistemica progressiva limitatamente a: fattore reumatoide,
velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi, emocromocitometria;
8) sclerosi multipla limitatamente a: monitoraggio della evoluzione della
malattia;
9) immunodeficienze congenite limitatamente a: immunoglobuline, fattori
complemento, emocromocitometria, sottopopolazioni linfocitarie, funzionalità neutrofili (NBT);
10) pemfigo e pemfigoidi limitatamente a: immunofluorescenza diretta ed
indiretta della lesione, dosaggio immunoglobuline emocromocitometria,
velocità di sedimentazione (VES);
11) psoriasi pustolosa grave limitatamente a: emocromocitometria, velocità di sedimentazione (VES);
12) emoglobinopatie e anemie congenite limitatamente a: emocromocitometria,
reticolociti, bilirubina, ferritinemia;
13) emofilia limitatamente a: emocromocitometria, radiologia convenzionale
del distretto osteo- articolare coinvolto;
14) fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo limitatamente
a: aminoacidi e acidi organici urinari, equilibrio acido-base;
15) glaucoma limitatamente a: tonometria, campimetria, fondo dell'occhio,
ecografia oculare;
16) insufficienza renale limitatamente a: urea, creatinina (clearance),
esame urine, elettroliti, proteinuria, emocromocitometria, elettrocardiografia,
ecografia renale, radiologia convenzionale torace (5);
17) insufficienza respiratoria cronica limitatamente a: emogasanalisi,
elettroliti, emocromocitometria, radiologia convenzionale torace, elettrocardiografia,
monitoraggio dei farmaci specifici;
18) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali di ordine igienico
e dietetico limitatamente a: elettroliti, creatinina, esame urine, radiologia
convenzionale torace, elettrocardiografia, fondo oculare;
19) miastenia grave e miopatie congenite limitatamente a: creatina kinasi,
aldolasi, mioglobina;
20) morbo di Hansen limitatamente a: anticorpi anti-micobacterium leprae,
radiologia convenzionale dei segmenti scheletrici coinvolti;
21) tubercolosi attiva bacillifera limitatamente a: velocità di sedimentazione
(VES) emocromocitometria, ricerca bacillo Koch, esami radiologici relativi
agli organi interessati;
22) i soggetti affetti da HIV e i sospetti di esserlo ai soli fini dei
relativi accertamenti diagnostici;
23) diabete insipido limitatamente a: elettroliti, osmolalità serica e
urinaria, prova di concentrazione;
24) diabete mellito limitatamente a: glicemia, glico-emoglobina, proteine
glicate, esame urine, albuminuria, fondo dell'occhio, elettromiografia,
creatinina, fluorangiografia se richiesta dallo specialista oftalmologo
ed in presenza di retinopatia diabetica, fotocoagulazione retinica, determinazione
della microalbuminuria limitatamente a tre determinazioni/anno, visite
specialistiche inerenti al diabete ed alle sue complicanze effettuate
presso i centri e i servizi di diabetologia di cui all'art. 2, comma 2,
della legge 16 marzo 1987, n. 115 (6);
25) nanismo ipofisario e sindrome di Turner ed altre endocrinopatie congenite
limitatamente a: GH (dopo stimolo), FSH, LH, TSH, T4: cortisolo, 17 OH
progesterone, 17 ketocorticoidi urinari, testosterone, delta 4 androstenedione,
estradiolo; monitoraggio età ossea (radiologia convenzionale mano, polso);
26) neoplasie limitatamente a: terapia radiante, monitoraggio umorale
e strumentale della crescita neoplastica e della terapia antiblastica;
27) psicosi limitatamente a: monitoraggio dei farmaci specifici;
28) spasticità da cerebropatia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci
specifici;
29) sindrome e morbo di Parkinson limitatamente a: monitoraggio dei farmaci
specifici;
30) epilessia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci antiepilettici;
31) retinite pigmentosa limitatamente a: fondo dell'occhio, visus, elettroretinogramma,
campimetria;
32) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn limitatamente a: rettoscopia
pancolonscopia con relative biopsie intestinali, clisma opaco, radiologia
convenzionale digerente, clisma del tenue, ecografia addome, emocromo
citometria, proteine totali ed elettroforesi;
33) fibrosi cistica del pancreas limitatamente a: emocromo citometria,
proteine, albumina, elettroliti, radiologia convenzionale del torace;
34) epatite cronica attiva e cirrosi epatica, cirrosi biliare primitiva
limitatamente a: proteine totali, albumina, immunoglobuline, ammonio,
elettroliti, bilirubina, transaminasi (AST, ALT), gammaglutamiltrasferasi
(GGT), fosfatasi alcalina (ALP), emocromo citometria, autoanticorpi, anticorpi
specifici, markers dell'epatite, esogacogramma;
35) [trapianto d'organo limitatamente a: monitoraggio della funzione degli
organi trapiantati; monitoraggio della terapia antirigetto] (6/a);
36) i donatori di sangue in rapporto con gli atti di donazione;
37) i donatori viventi d'organo compresi i donatori di midollo emopoietico
in connessione con gli atti di donazione;
38) ipercolesterolemie familiari: LDL aferesi, limitatamente ai casi di
ipercolesterolemia familiare, là dove indicato, su prescrizione di un
centro ospedaliero (6/b) (6/c).
(5)
Numero così modificato dall'art. 1, D.M. 5 settembre 1991 (Gazz. Uff.
16 settembre 1991, n. 217).
(6) Numero così sostituito dall'art. 3, D.M. 5 settembre 1991 (Gazz. Uff.
16 settembre 1991, n. 217).
(6/a) Numero soppresso dall'art. 2, D.M. 30 dicembre 1991 (Gazz. Uff.
20 gennaio 1992, n. 15).
(6/b) Numero aggiunto dall'art. 2, D.M. 5 agosto 1992 (Gazz. Uff. 12 agosto
1992, n. 189).
(6/c) Per l'abrogazione delle norme di cui al presente articolo, vedi
l'art. 8, D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, riportato al n. R/CCXXXVII.
4.
Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria
per le prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio
e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie
di cui sono affetti:
1) i nati prematuri ed immaturi e i nati a termine in terapia intensiva
neonatale e patologie correlate nei primi tre anni di vita;
2) i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali;
3) i tossicodipendenti in relazione ai trattamenti di disassuefazione;
4) i tossicodipendenti residenti in comunità di recupero (7);
5) i riceventi di trapianti organo-parenchimali (7/a) (6/c).
(7)
L'art. 4, D.M. 5 settembre 1991 (Gazz. Uff. 16 settembre 1991, n. 217)
ha così disposto: «Art. 4. Per i soggetti tossicodipendenti residenti
in comunità di recupero l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione
alla spesa sanitaria prevista al punto 4) dell'art. 4 del decreto 1° febbraio
1991 si applica alla generalità delle forme morbose».
(7/a) Numero aggiunto dall'art. 1, D.M. 30 dicembre 1991 (Gazz. Uff. 20
gennaio 1992, n. 15).
(6/c) Per l'abrogazione delle norme di cui al presente articolo, vedi
l'art. 8, D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, riportato al n. R/CCXXXVII.
5.
Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria
le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, e le altre
prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne
di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni.
Le predette prestazioni sono parimenti esenti quando derivino da obblighi
di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettività.
6.
1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono
esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni
sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi
nel prontuario:
a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª;
b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore
ai due terzi;
c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª;
d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore
ai due terzi;
e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7, L.
2 aprile 1968, n. 482 (7/b).
2. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, limitatamente alle
prestazioni correlate alla patologia invalidante, con esclusione comunque
dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:
a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª;
b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore
ai due terzi;
c) infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
d) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª (7/c) (7/b).
(7/b) Per l'abrogazione delle norme di cui al presente comma vedi l'art.
8, D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, riportato al n. R/CCXXXVII.
(7/c) Vedi, anche, l'art. 3, comma 40, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(7/b) Per l'abrogazione delle norme di cui al presente comma vedi l'art.
8, D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, riportato al n. R/CCXXXVII.
7. 1. L'accertamento delle forme morbose di cui al presente decreto deve
essere operato esclusivamente nelle strutture universitarie o nelle strutture
sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali a gestione diretta o convenzionate
obbligatoriamente. Dette strutture provvedono, altresì, a fornire alla
valutazione dei medici curanti gli indirizzi diagnostici e terapeutici
che si riconnettono alle suddette forme morbose.
2. L'attestato di esenzione è rilasciato dalla unità sanitaria locale
sulla base della certificazione redatta dalle strutture di cui al comma
1 o della documentazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie
contemplate dall'art. 6.
3. L'attestato di esenzione deve indicare, sia pure in forma codificata,
la patologia che dà luogo all'esenzione o l'appartenenza ad una delle
categorie indicate all'art. 6.
4. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di farmaci
esenti ai sensi del presente decreto e di farmaci non esenti. Analoga
procedura deve essere osservata per le richieste di prestazioni diagnostiche
e di altre prestazioni specialistiche esenti ai sensi del presente decreto
con altre prestazioni non esenti.
8. 1. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano
le disposizioni del decreto ministeriale 24 maggio 1989 (8).
2. Le regioni, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, attuano un programma di revisione generalizzata
delle esenzioni per forme morbose in atto alla stessa data attraverso
le strutture previste dall'art. 7.
3. Le attestazioni di esenzione già rilasciate alla data di pubblicazione
del presente decreto e riferite alle forme morbose e alle altre situazioni
soggettive contemplate dagli articoli 1, 3, 4 e 6 del decreto medesimo
conservano la loro efficacia fino al termine indicato al comma 2 o alla
loro eventuale scadenza ove anteriore al termine stesso, alla condizione
che rechino l'indicazione della forma morbosa o della situazione soggettiva
che dà luogo all'esenzione. Se prive di tale indicazione, le medesime
attestazioni devono essere convalidate entro la data di entrata in vigore
del presente decreto presso le strutture delle unità sanitarie locali,
sulla base della documentazione sanitaria acquisita agli atti della unità sanitaria locale stessa o esibita dagli interessati.
(8) Riportato al n. R/CXXXI.
9.
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il trentesimo
giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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